The association

The statute

Art. 1 Costituzione e durata
E’ costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “Strada del Radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco”, di seguito detta Strada, con sede legale ed amministrativa in Villa Guidini, Via G.B. Guidini, 50 a Zero Branco TV.
La durata dell’Associazione è ilimitata; rispetto a tale data l’Assemblea dei Soci potrà con propria deliberazione disporre  scioglimento.

Art. 2 Scopi
L’ Associazione “Strada del Radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco” non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento attraverso i seguenti scopi:

  • incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
  • valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni agricole e vitivinicole, le attività agroalimentari, le specialità enogastronomiche e le produzioni dell’economia ecocompatibile;
  • valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
  • promuovere, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale, lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, legata al turismo enogastronomico;
  • garantire agli associati l’informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività o necessari per l’adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall’Associazione;
  • esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;
  • svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
  • diffondere l’immagine e la conoscenza del territorio della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
  • organizzare o collaborare all’organizzazione di manifestazioni e concorsi legati ai prodotti tipici o finalizzati alla promozione complessiva della Strada;
  • pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
  • ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
  • rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

Art. 3 Soci
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:

  • produttori ortofrutticoli e vitivinicoli singoli o associati;
  • confezionatori ed imbottigliatori dei prodotti di cui alla lettera a;
  • produttori specializzati in produzioni agroalimentari tipiche e/o di qualità;
  • botteghe dei prodotti tipici e del vino, enoteche;
  • esercenti l’attività di ristorazione;
  • albergatori ed esercenti attività turistiche extra alberghiere;
  • esercenti l’attività di agriturismo;
  • imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti agli scopi della Strada;
  • imprese turistiche;
  • associazioni turistiche locali;
  • associazioni e fondazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della Strada;
  • consorzi per la tutela e la valorizzazione di produzioni di qualità;
  • consorzi di promozione turistica ex L.R. 33/2002;
  • amministrazioni provinciali e comunali, camere di commercio, enti parco;
  • associazioni delle categorie previste dal presente articolo;
  • banche e fondazioni bancarie;
  • istituti scolastici dei settori interessati;
  • altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standards minimi di qualità previsti dal Regolamento.

Art. 4 Ammissione
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all’accoglimento della domanda.

Art. 5 Quote sociali
Tutti i Soci si impegnano a versare:

  • una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti, ad eccezione dei soci produttori e/o confezionatori di Radicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato di Castelfranco  per i quali potrà essere stabilita una quota ridotta;
  • una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
  • una somma percentuale proporzionale ai servizi che i soci ricevono dalla Strada;

I Soci produttori e/o confezionatori si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall’Associazione.

La sottoscrizione dell’Atto costitutivo dell’Associazione dà diritto alla qualifica di Socio Fondatore. L’Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Obblighi del Socio
II Socio si impegna a:

  • osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell’Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
  • permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell’Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
  • accettare che i componenti e/o gli incaricati degli Organi dell’Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio dell’Associazione viene meno:

  • per decesso o per scioglimento della società;
  • per cessazione dell’attività;
  • per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
  • per espulsione motivata: da morosità nel versamento delle quote sociali; da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli Organi dell’Associazione.

Art. 8 Subentro
Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Art. 9 Sanzioni
II Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento. E’ ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall’Assemblea.

Art. 10 Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • II Presidente ed il Vice Presidente;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 Assemblea dei Soci
Nell’Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all’alt. 5, ha diritto ad un voto. E’ possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un socio, oltre se stesso. L’Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell’Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a certificarne il ricevimento, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona nominata dall’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

Art. 12 Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria:

  • approva il Bilancio dell’Associazione;
  • elegge i componenti del Consiglio d’Amministrazione;
  • approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
  • impartisce le direttive generali dell’Associazione;
  • nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • determina l’ammontare delle quote annuali di partecipazione.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dal termine dell’esercizio annuale. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita alla presenza diretta o per delega di un quarto dei Soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti, direttamente o per delega.

Art. 13 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di un terzo dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, direttamente o per delega.

Art. 14 Consiglio di Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea e formata da un minimo  di dodici a un massimo di diciotto membri, dei quali almeno il 50% in rappresentanza dei soci produttori e il 30% in rappresentanza delle amministrazioni comunali ed il 20% alle altre categorie. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all’Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.
In particolare:

  • elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
  • redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione;
  • delibera sull’ammissione dei nuovi soci;
  • delibera sull’esclusione dei soci;
  • propone all’Assemblea il Regolamento;
  • nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada;
  • nomina il direttore, fissandone i compensi, ed il personale;
  • controlla, attraverso il Comitato tecnico, i requisiti degli aderenti alla Strada;
  • dirime, attraverso i Collegio arbitrale, le eventuali controversie tra i soci e l’Associazione;
  • delibera ogni altro atto di amministrazione;
  • il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell’ Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all’estero.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione.
Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio salvo eventuali rimborsi spese.

Art. 15 Presidente e Vice Presidente
II Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
  • adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
  • propone al Consiglio la nomina del Direttore e l’eventuale assunzione del personale;
  • conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, su deliberazione del Consiglio;
  • vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio;
  • conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16 Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è costituito da cinque membri scelti tra i membri del Consiglio d’Amministrazione, ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente. Esso svolge tutte le attività e funzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 18 Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle legge vigenti.

Art. 19 Patrimonio e Bilancio
II Patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all’art.5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo. L’esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell’Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali di cui all’art.2.

Art. 20 Comitato Tecnico
L’Associazione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla Strada nomina un Comitato composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti e le modalità di lavoro.

Art. 21 Tenuta dei libri
Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci dell’Associazione. I Libri dell’Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art. 22 Marchio
L’Associazione adotta un proprio marchio. L’uso del marchio è tutelato da apposito regolamentato.

Art. 23 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali vigenti.